logo_cse_flpl_png
sulpl-sulpm_definitivo310

SULPL

Lombardia

SULPL

Lombardia

Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali

Regione Lombardia

via Pergine, 10 - 20158 - Milano

tel 02.39.48.41.24 fax 02.39.48.41.23

Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali

Regione Lombardia

via Pergine, 10 - 20158 - Milano

tel 02.39.48.41.24 fax 02.39.48.41.23

logo_cse_flp.jpeg
download

facebook
whatsapp

SULPL Lombardia      

Sindacato Unitario Lavoratori

Polizia Locale

ESONERO CPDEL IN BUSTA PAGA

2024-07-03 15:43

Sulpm Lombardia

Contratti,

ESONERO CPDEL IN BUSTA PAGA

ESONERO CPDEL IN BUSTA PAGAPRECISAZIONI E CONSIDERAZIONI(ANCHE SULLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE) Rispondo alle domande pervenute da alcuni colleghi che

ESONERO CPDEL IN BUSTA PAGA

PRECISAZIONI E CONSIDERAZIONI

(ANCHE SULLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE)


 

Rispondo alle domande pervenute da alcuni colleghi che sollecitano delucidazioni sulla voce “Esonero CPDEL” che compare, ma solo per alcuni, dallo scorso mese di gennaio sulle nostre buste paga.


 

Di cosa si tratta?

È un provvedimento preso dal Governo per ridurre il cuneo fiscale (la tassazione) a carico dei lavoratori dipendenti, che in qualche modo rimpiazza il vecchio bonus Renzi degli anni scorsi, mandato in pensione. L’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” prevede infatti l’esonero su una quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati.


 

A chi spetta e in quale misura?

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro lordi, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro lordi, al netto del rateo di tredicesima”. 

Concretamente, per capire se ci spetta o meno, bisogna guardare in busta paga la voce INPDAP CPDEL sommata a INPDAP CPDEL (2024) – codice 701 per il Comune di Milano – sulla colonna valori. Se la somma di queste voci non supera 2.692 euro lordi abbiamo diritto all’esonero parziale del 6%.


 

Come avviene il calcolo e come impatta sulle nostre buste paga?

L’impatto positivo è decisamente significativo. Il 6% di 2692 € corrisponde a 161,52 €, che è l’importo massimo della decontribuzione ottenibile. Ma, ad esempio, su 2500 € di importo mensile lordo la decontribuzione è comunque di 150 €.

Il calcolo, come detto, è su base mensile, la qual cosa comporta che il lavoratore possa beneficiarne un particolare mese e magari non quello successivo, in rapporto agli emolumenti compresi nel proprio stipendio in quel determinato mese. In questo senso, ad esempio, utilizzando sempre come riferimento il Comune di Milano, diventa un fatto positivo che l’Amministrazione abbia deciso di pagare gli arretrati della progressione orizzontale 2023, per chi ne ha beneficiato, nel mese di luglio, quando è previsto anche il pagamento del saldo del premio di produttività. Infatti, il risultato di questo cumulo sarà che il lavoratore percepirà un extra-reddito solamente per tale mensilità (per la quale quasi certamente non beneficerà dell’esonero contributivo), ma manterrà invece tale beneficio, se dovuto, tutti i mesi precedenti e successivi.

Rimane infatti vero che, mentre la tassazione IRPEF viene applicata mensilmente sull’importo percepito, ma è calcolata comunque su base annua, quindi viene conguagliata definitivamente nel mese di dicembre in base al reddito totale percepito nell’anno solare, con l’applicazione della relativa aliquota corretta al centesimo, l’esonero contributivo non ha conguaglio, quindi spetta oppure no solo in base al superamento secco del limite mensile di 2692 euro.


 

Ma quindi è vero che non conviene fare solo poche ore di straordinario mensile? 

Potrebbe essere assolutamente vero. Dipende molto sia dal livello economico del dipendente, sia dal numero di ore che si fanno. Per avere una risposta univoca bisogna fare riferimento alla situazione individuale del singolo lavoratore. Prendiamo il caso di un anziano, che magari è in posizione economica ex C6: questi, con il solo stipendio tabellare incrementato delle indennità spettanti per la presenza, quindi in un mese nel quale non ha assenze per malattia o altro, anche senza ore di straordinario raggiunge e supera i 2692 € necessari per avere diritto all’esonero. Non così, viceversa, un neo-assunto che si troverà in categoria economica ex C1 (ma lo stesso ragionamento potrà farsi sicuramente almeno fino agli ex C4), il quale, senza ore di straordinario, avrà diritto invece alla decontribuzione. In questo caso fare un numero di ore che fanno superare solo di poco il limite dei 2692 € lordi è controproducente. In base ai diversi livelli, 160 € corrispondono ad almeno una dozzina di ore di straordinario, che regaliamo letteralmente all’Amministrazione, se, ad esempio, con quelle ore arrivassimo a 2750/2800 € lordi di reddito. Guadagneremmo di più standocene a casa.


 

Stante quanto su riferito e la situazione attuale di questo Corpo (vertenza in atto compresa), calcolate bene l’effetto delle ore di straordinario sulla voce INPDAP CPDEL – colonna valori – della vostra busta paga, prima di prenotare ed effettuare servizi aggiuntivi che, anziché farvi guadagnare, vi potrebbero far perdere soldi. Ovviamente lasciamo a ciascuno questo calcolo in base alle ore totali mensili effettuate, aiutandovi con la verifica sulle buste dei primi mesi dell’anno, ricordandovi però, per chi ha già fatto la progressione, di conteggiare anche l’aumento ricevuto e che tutti gli importi si riferiscono a cifre lorde.


 

A cura di:

Lorenzo GALDI

Segretario Amministrativo Regionale